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Fisco · IVA

Dichiarazione d'intento falsa: il fornitore deve provare la propria diligenza per mantenere la non imponibilità IVA

7 settembre 2026 · Studio Bruno

Con l'ordinanza n. 16562/2026 la Corte di Cassazione ribadisce un orientamento ormai consolidato in materia di plafond IVA: quando la dichiarazione d'intento rilasciata dal cliente si rivela ideologicamente falsa, il regime di non imponibilità applicato dal fornitore viene meno, a meno che quest'ultimo dimostri di essere estraneo alla frode e di aver adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili da un operatore accorto. La pronuncia interessa ogni impresa che effettua cessioni o prestazioni senza applicazione dell'IVA nei confronti di esportatori abituali.

Il meccanismo è noto: i soggetti che hanno lo status di esportatore abituale possono acquistare beni e servizi, nonché importare beni, senza pagamento dell'IVA nei limiti del plafond disponibile, ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. c), del D.P.R. 633/1972, così da evitare la formazione di crediti IVA strutturali. Il fornitore, dal canto suo, è tenuto a riscontrare l'avvenuta trasmissione telematica della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate prima di effettuare l'operazione: l'omissione di tale verifica è punita con la sanzione del 70% dell'imposta, fermo restando l'obbligo di versarla (art. 7, c. 4-bis, D.Lgs. 471/1997).

Sul piano letterale, l'art. 7, c. 3, del D.Lgs. 471/1997 stabilisce che, se la dichiarazione d'intento è stata rilasciata in mancanza dei presupposti di legge, dell'omesso pagamento dell'IVA rispondono esclusivamente i cessionari o committenti che l'hanno rilasciata. La giurisprudenza di legittimità ha però adottato una lettura rigorosa: in presenza di una dichiarazione accertata come falsa, il fornitore mantiene la non imponibilità solo se prova di aver fatto quanto ragionevolmente possibile per non partecipare alla frode. L'onere probatorio ricade quindi sul cedente, e la valutazione degli elementi sintomatici deve essere condotta nel loro complesso e non in modo atomistico.

Nel caso deciso la Corte ha ritenuto rilevanti, sul piano presuntivo, le frequenti variazioni della sede sociale del cliente, la pubblicazione di un solo bilancio d'esercizio e la costituzione della società in epoca non compatibile con l'acquisizione dello status di esportatore abituale. La precedente ordinanza n. 16923/2025 aveva individuato ulteriori segnali di allarme: divergenza tra luogo di scarico effettivo della merce e quello indicato nei documenti, assenza presso la sede legale di strutture idonee al deposito, tratte di trasporto diverse da quelle fatturate, omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, rivendita sottocosto dei prodotti, pagamenti sempre anticipati o contestuali alla fattura e assenza dell'acquirente dalla banca dati VIES.

Ne deriva che il solo riscontro telematico della dichiarazione d'intento non è sufficiente a mettere il fornitore al riparo. È opportuno che, soprattutto con clienti nuovi o poco conosciuti, l'impresa acquisisca una visura camerale aggiornata, verifichi la coerenza tra dimensione, anzianità e attività dichiarata del cliente e la sua qualifica di esportatore abituale, controlli l'iscrizione al VIES e conservi traccia delle verifiche svolte. La Corte ha altresì richiamato il presidio antifrode introdotto dall'art. 1, cc. 1079-1083, della L. 178/2020, che consente all'Agenzia di invalidare le lettere d'intento illegittime e di bloccare l'emissione di fatture elettroniche non imponibili che richiamano un protocollo invalidato: un sistema che, secondo i giudici, conferma l'interesse del legislatore a evitare le frodi e risulta incompatibile con una deresponsabilizzazione del fornitore.

Riferimenti normativi:
art. 8, c. 1, lett. c), D.P.R. 633/1972 · art. 7, cc. 3 e 4-bis, D.Lgs. 471/1997 · art. 1, cc. 1079-1083, L. 178/2020 · provv. Agenzia delle Entrate n. 293390/2021 · Cass. ord. nn. 16562/2026, 14234/2026, 13194/2026 e 16923/2025