Il decreto legislativo in materia di tributi locali e federalismo fiscale reca alcune rilevanti novità anche in materia di IMU. Sul versante degli obblighi dichiarativi, l'art. 26 del D.Lgs. 147/2026 ha introdotto il comma 768-bis dell'art. 1 della L. 160/2019, che prevede l'adozione di un nuovo modello dichiarativo unitario, trasmissibile esclusivamente con modalità telematiche e valido per tutti i soggetti passivi, compresi gli enti non commerciali che beneficiano dell'esenzione.
Il nuovo modello, da adottare con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, esclude la possibilità di inviare la dichiarazione in forma cartacea e costituisce l'unica modalità per assolvere l'adempimento dichiarativo. Contestualmente all'introduzione del comma 768-bis, l'art. 26 dispone l'abrogazione dei commi 769 e 770, recanti la previgente disciplina che distingueva tra dichiarazione IMU ordinaria, con il modello IMU/IMPi, e dichiarazione IMU per gli enti non commerciali di cui al comma 759, lett. g). In attesa che il nuovo modello venga adottato, i contribuenti continuano comunque a utilizzare i modelli dichiarativi attualmente in vigore.
Il termine di trasmissione non cambia: la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Resta confermata, in ogni caso, la necessità di attestare nella dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti per beneficiare dell'esenzione relativa agli immobili merce di cui all'art. 1, comma 751 della L. 160/2019 e per applicare l'assimilazione all'abitazione principale agli alloggi sociali e agli immobili posseduti dagli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia, al corpo dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia. Per la generalità dei soggetti passivi la dichiarazione, una volta presentata, ha effetto anche per gli anni successivi, salvo modifiche delle circostanze dichiarate da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta; per gli enti non commerciali che fruiscono dell'esenzione del comma 759, lett. g) è invece ribadito l'obbligo di presentazione per ciascun anno, anche in assenza di variazioni.
Il medesimo decreto interviene anche sui termini di accertamento. L'art. 32 del D.Lgs. 147/2026 ha ampliato i termini nel caso in cui la rendita catastale del fabbricato, proposta con atto di aggiornamento mediante DOCFA, venga rettificata dall'Agenzia delle Entrate-Territorio. In deroga ai termini ordinari di cui all'art. 1, comma 161 della L. 296/2006, il Comune può accertare la maggiore IMU, determinata in base alla differenza tra la rendita rettificata e quella proposta, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia catastale, con la sola applicazione degli interessi legali. Entro gli stessi termini, qualora il giudizio catastale si concluda con l'accoglimento del ricorso, il contribuente può chiedere il rimborso della maggiore IMU versata e non dovuta; il Comune vi provvede entro centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
Da segnalare, infine, l'art. 12 del decreto, che oltre a recare novità valide per la generalità dei tributi locali ha disposto la riduzione delle sanzioni dichiarative IMU previste dall'art. 1, comma 775 della L. 160/2019. Per le violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2027 l'omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con sanzione amministrativa pari al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, e l'infedele dichiarazione con sanzione pari al 40%, con lo stesso minimo. Per le violazioni commesse entro il 31 dicembre 2026 restano invece applicabili le misure previgenti, rispettivamente dal 100% al 200% e dal 50% al 100% del tributo non versato, sempre con un minimo di 50 euro.
art. 26 D.Lgs. 147/2026 · art. 12 D.Lgs. 147/2026 · art. 32 D.Lgs. 147/2026 · art. 1, cc. 741, 751, 759, 768-bis, 769, 770 e 775, L. 27 dicembre 2019 n. 160 · art. 1, c. 161, L. 296/2006