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Fisco · IVA

Detrazione IVA: il termine torna al secondo anno successivo

31 agosto 2026 · Studio Bruno

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 148/2026, il cosiddetto correttivo Omnibus, ha reso efficaci i nuovi termini per l'esercizio della detrazione IVA, statuiti dall'art. 12 del decreto attraverso la modifica degli artt. 19 e 25 del D.P.R. 633/1972. Si tratta di un intervento che restituisce alle imprese un margine temporale più ampio per il recupero dell'imposta assolta sugli acquisti, superando la stretta introdotta nel 2017.

La nuova formulazione dell'art. 19, comma 1 del decreto IVA prevede che il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. Parallelamente, il modificato art. 25, comma 1 dispone che le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati e alle importazioni siano annotate al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.

Viene così ristabilito il limite biennale già previsto dall'art. 19 nella versione antecedente alle modifiche apportate dal D.L. 50/2017. Come si legge nella Relazione tecnica, la norma del 2017 aveva ridotto i termini per avvicinare il momento della detrazione a quello di annotazione della fattura di acquisto, agevolando i controlli e consentendo un recupero di gettito; l'introduzione dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica ha però superato quelle esigenze, poiché non è più possibile beneficiare della detrazione se non a seguito del ricevimento della fattura elettronica. Un esempio chiarisce la portata della modifica: per un bene acquistato il 28 agosto 2026 la cui fattura sia ricevuta il 2 settembre 2026, la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al 2028, annotando la fattura nel registro degli acquisti entro il 30 aprile 2029.

La seconda novità riguarda la retro-imputazione dell'IVA per le fatture infrannuali, in attuazione del principio contenuto nell'art. 7 della legge delega di riforma fiscale n. 111/2023 e in aderenza alla pronuncia del Tribunale UE nella causa T-689/24. Con l'eliminazione dell'inciso «in riferimento al medesimo anno» dall'art. 25 del D.P.R. 633/1972, diviene possibile esercitare la detrazione dell'IVA relativa a un acquisto effettuato nel 2026 anche se la fattura è ricevuta nel 2027, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale riferita al 2026, previa registrazione del documento in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti. Occorre tuttavia considerare che la citata pronuncia è attualmente oggetto di un procedimento di revisione.

Restano due profili di incertezza. Il primo attiene alle fatture a cavallo d'anno: non essendo stato modificato l'art. 1 del D.P.R. 100/1998, continua a non essere consentito tener conto, nell'ultima liquidazione dell'anno, dei documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell'anno precedente. Ne discende che per tali fatture l'imposta parrebbe recuperabile esclusivamente in sede dichiarativa, anche quando il documento sia ricevuto entro il 15 gennaio da un contribuente mensile. Il secondo riguarda l'ambito temporale: l'art. 12 del D.Lgs. 148/2026 nulla dice sulle annualità anteriori al 2026 e l'assenza di una disciplina transitoria alimenta letture divergenti sulla possibilità di recuperare l'imposta relativa ad annualità precedenti. In attesa di chiarimenti ufficiali, le posizioni più risalenti vanno gestite con prudenza e adeguato supporto documentale.

Riferimenti normativi:
art. 12 D.Lgs. 148/2026 · artt. 19, c. 1, e 25, c. 1, D.P.R. 633/1972 · art. 7 L. 111/2023 · art. 1 D.P.R. 100/1998 · art. 2 D.L. 50/2017 · Trib. UE causa T-689/24