Per il 2026 i lavoratori dipendenti del settore privato possono beneficiare di una tassazione agevolata sugli aumenti retributivi derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi. L'Agenzia delle Entrate, con un nuovo intervento di prassi, ha precisato presupposti e perimetro dell'imposta sostitutiva del 5%, fornendo indicazioni che riguardano direttamente i datori di lavoro chiamati ad applicarla.
La disciplina, introdotta dall'art. 1, comma 7, della L. 199/2025, prevede un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 5%, sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026. L'agevolazione spetta ai lavoratori con reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro nel 2025 e riguarda gli aumenti che confluiscono nella retribuzione diretta, ossia le dodici mensilità, la tredicesima e la quattordicesima.
Distinta è la misura che opera sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per turni: in tale ambito si applica un'imposta sostitutiva del 15%, riservata ai lavoratori con reddito non superiore a 40.000 euro ed entro il limite annuo complessivo di 1.500 euro. Il chiarimento ribadisce, peraltro, che le due imposte sostitutive non operano qualora al rapporto di lavoro non sia applicato alcun CCNL.
Tra le precisazioni di maggiore interesse vi è quella relativa al superminimo. L'Agenzia ha chiarito che l'incremento contrattuale resta detassabile anche quando, in concreto, vada ad assorbire un superminimo individuale non previsto dal contratto collettivo: ciò che rileva è la natura dell'aumento riconosciuto in sede di rinnovo, a prescindere dall'effetto di riassorbimento sulle voci individuali precedentemente erogate.
In sintesi
- Imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti da rinnovo dei CCNL 2024-2026 (redditi fino a 33.000 euro)
- Imposta sostitutiva del 15% su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e turni (fino a 40.000 euro, max 1.500 euro)
- Nessuna agevolazione se al rapporto non è applicato un CCNL
- Detassabile anche l'incremento che assorbe il superminimo non previsto dal contratto collettivo
Salvo espressa rinuncia scritta da parte del lavoratore, i benefici sono riconosciuti direttamente dal datore di lavoro in sede di erogazione delle competenze. È pertanto opportuno che i datori verifichino, per ciascun dipendente, la sussistenza dei requisiti reddituali e la corretta individuazione delle somme agevolabili, così da applicare l'imposta sostitutiva già nei cedolini del 2026 ed evitare successive operazioni di conguaglio.
Art. 1, cc. 7-11, L. 30.12.2025, n. 199 · circ. Agenzia delle Entrate n. 2/2026 e n. 3/2026