« La forza dei governi è inversamente proporzionale al peso delle imposte. » Tel: +39 0183 296988  ·  mail@studiobruno.it
← Aggiornamenti
Fisco · Manovra correttiva

Decreto fiscale 2026 convertito in legge: rottamazione, interessi INPS dimezzati e nuovi tetti al concordato

25 maggio 2026 · Studio Bruno

Con il voto definitivo della Camera del 20 maggio 2026, il decreto fiscale (D.L. 27.03.2026, n. 38) è stato convertito nella L. 22.05.2026, n. 88, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026. Non si tratta di una semplice manutenzione: il provvedimento riscrive diversi passaggi della legge di Bilancio 2026 e introduce misure che incidono direttamente sulla gestione d'impresa.

La novità che più alleggerisce la cassa riguarda le rateazioni dei debiti contributivi INPS: la maggiorazione sugli interessi viene ridotta in modo sensibile, portando il tasso complessivo dall'8,15% al 4,15%. Se hai un piano di dilazione in corso o stai valutando di rateizzare contributi, il costo del denaro si dimezza. Di segno opposto, invece, l'aumento del bollo sui conti correnti delle imprese, che sale da 110 a 118 euro annui.

Sul fronte del concordato preventivo biennale 2026-2027, il termine di adesione slitta al 31 ottobre 2026 (cadendo di sabato, è automaticamente differito al 2 novembre). I tetti agli incrementi proposti dal software vengono altresì estesi anche ai contribuenti con punteggio ISA basso: massimo +30% per chi ha ISA almeno pari a 6 e inferiore a 8, massimo +35% per chi ha ISA da 1 a meno di 6. Nello specifico, la maggiorazione da iperammortamento non concorre alla determinazione del reddito concordato.

Viene inoltre ritoccata la rottamazione-quinquies: tornano i 5 giorni di tolleranza per il pagamento tardivo dell'unica o dell'ultima rata, e la definizione agevolata si apre anche ai carichi degli enti territoriali (Comuni, Province, Regioni) affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023, a condizione che l'ente deliberi l'adesione entro il 30 giugno 2026. In tal caso le domande potranno essere presentate dal 16 settembre al 31 ottobre 2026.

Sul fronte dei rapporti con la pubblica amministrazione, l'art. 2-ter prevede che la verifica preventiva sugli inadempimenti fiscali non blocchi più i pagamenti della PA quando le cartelle non pagate sono pari o inferiori a 5.000 euro (la misura entra in vigore il 15 giugno 2026). Di conseguenza un debito di modesta entità non comporta più il blocco dell'intero compenso.

Le principali novità per le imprese

  • Interessi rateazioni INPS — tasso complessivo ridotto dall'8,15% al 4,15%
  • Bollo conti correnti imprese — aumenta da 110 a 118 euro annui
  • Concordato preventivo 2026-2027 — adesione al 31 ottobre 2026 (di fatto 2 novembre); tetti +30% / +35% estesi anche agli ISA bassi
  • Rottamazione-quinquies — 5 giorni di tolleranza sull'ultima rata; estensione ai carichi degli enti locali 2020-2023 (delibera entro il 30 giugno 2026)
  • Pagamenti PA ai professionisti — nessun blocco del compenso se le cartelle non pagate sono ≤ 5.000 euro (dal 15 giugno 2026)
  • Dividendi e plusvalenze (Pex) — eliminato dal 1° gennaio 2026 il requisito dimensionale: ripristinato il regime precedente per dividend exemption e participation exemption
  • Iperammortamento — accessibile anche per beni strumentali prodotti fuori da UE e SEE
  • IVA sulle permute — la base imponibile si aggancia al valore di contratto, comunque non inferiore al costo dei beni ceduti o delle prestazioni rese

Per le imprese che adottano i principi contabili internazionali, infine, l'art. 3 consente di spalmare in 5 quote annuali la tassazione IRES e IRAP del cosiddetto badwill (avviamento negativo) nelle cessioni d'azienda o di ramo, a condizione che vi siano continuità dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali.

Riferimenti normativi:
D.L. 27.03.2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 22.05.2026, n. 88 (GU n. 117 del 22.05.2026) · D.Lgs. 13/2024 (concordato preventivo biennale) · L. 199/2025, artt. 82-101 (rottamazione-quinquies) · art. 2, c. 11-bis, D.L. 338/1989