A partire dal 1° luglio 2026 diventano efficaci le disposizioni del Regolamento (UE) n. 382/2026, che introduce un dazio doganale temporaneo di 3 euro per articolo sulle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro provenienti da Paesi terzi. La misura è collegata all'abolizione della franchigia dai dazi all'importazione finora riconosciuta a tali spedizioni di modesto valore.
La franchigia era stata introdotta per evitare oneri amministrativi sproporzionati a carico delle autorità doganali, delle imprese e dei privati. Tuttavia, in un contesto doganale ormai digitalizzato, essa non trova più giustificazione e aveva lasciato spazio ad abusi, oltre a determinare condizioni di concorrenza sfavorevoli per i venditori dell'Unione. Il nuovo dazio ha natura temporanea e si applica nel periodo compreso tra il 1° luglio 2026 e il 1° luglio 2028.
La Commissione europea ha pubblicato una guida con i primi chiarimenti ufficiali, che si aggiungono a quelli forniti a livello nazionale dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con avviso del 15 maggio 2026. Il valore intrinseco delle merci commerciali è individuato — come per il regime IOSS — con riferimento al prezzo praticato per l'esportazione verso il territorio doganale dell'UE, esclusi i costi di trasporto e assicurazione (se indicati separatamente in fattura) e al netto di ulteriori imposte e oneri.
Rilevante è altresì la nozione di «articolo», al quale il dazio di 3 euro si applica: secondo la guida si considera tale uno o più beni, contenuti nella medesima spedizione, che condividono la stessa classificazione tariffaria, la stessa descrizione e — ove richiesto dalla dichiarazione doganale — la medesima origine.
Di conseguenza, le imprese che acquistano o vendono merci di basso valore in importazione — in particolare gli operatori dell'e-commerce e del dropshipping — dovranno tenere conto del nuovo onere nella formazione dei prezzi e nella gestione delle pratiche doganali. La soglia di 150 euro continua, infatti, a rilevare anche ai fini del dazio forfetario qui in esame.
In sintesi
- Dal 1° luglio 2026: dazio temporaneo di 3 euro per articolo (Reg. UE 382/2026)
- Ambito: spedizioni da Paesi terzi di valore intrinseco fino a 150 euro
- Durata: misura transitoria fino al 1° luglio 2028
- Effetto: abolita la franchigia doganale finora prevista per le piccole spedizioni
Reg. (UE) n. 382/2026 · guida Commissione europea · avviso Agenzia Dogane e Monopoli 15.05.2026