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Lavoro · Incentivi

Esoneri contributivi totali e certificazione della parità di genere: il cumulo è ammesso

31 agosto 2026 · Studio Bruno

Il coordinamento tra le diverse agevolazioni contributive rappresenta uno dei profili più delicati nella gestione del costo del lavoro. La regola generale è che sia la norma istitutiva dell'incentivo a stabilirne la cumulabilità, ma l'applicazione concreta richiede di guardare alla struttura del beneficio prima ancora che alla sua denominazione. La circolare INPS n. 82/2026 offre un chiarimento di rilievo pratico proprio su questo terreno.

Quando l'incentivo è parziale, ossia non del 100%, la cumulabilità con altre misure è di regola ammessa nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, salvo un espresso divieto contenuto in altra disposizione. È il caso della decontribuzione per le imprese del Sud di cui all'art. 1, commi 406-412 della L. 207/2024, che per il 2026 riconosce un esonero pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali, con un importo massimo di 125 euro mensili per dodici mensilità per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto entro il 31 dicembre 2025. Il comma 411 pone tuttavia un divieto specifico: la misura non è cumulabile con gli incentivi introdotti dagli artt. 21, 22, 23 e 24 del D.L. 60/2024, ossia gli incentivi all'autoimpiego nei settori strategici, il bonus giovani, il bonus donne e il bonus ZES unica.

Diverso è il quadro degli incentivi che prevedono uno sgravio totale. Rientrano in questa categoria gli esoneri di cui agli artt. 21-24 del D.L. 60/2024, il cui periodo di riferimento per le assunzioni si è concluso nel 2025, i bonus donne, giovani e ZES 2026 previsti dagli artt. 1, 2 e 3 del D.L. 62/2026 e validi per il solo 2026, nonché l'incentivo strutturale per l'assunzione di donne disoccupate con almeno tre figli minorenni introdotto dall'art. 1, commi 210-213 della L. 199/2025. La normativa di riferimento di tali misure ne esclude la cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Il divieto non è però assoluto. Per espressa previsione normativa, gli incentivi in questione sono compatibili, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 216/2023, ovvero, per gli incentivi del D.L. 60/2024, di cui all'art. 1, commi 399-400 della L. 207/2024. Si tratta di una misura di natura fiscale e non contributiva, che perciò non interferisce con il perimetro del divieto di cumulo.

Il chiarimento più significativo riguarda l'agevolazione prevista dall'art. 5 della L. 162/2021 a favore dei datori di lavoro privati in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. 198/2006, consistente in un esonero pari all'1% dei contributi previdenziali nel limite massimo di 50.000 euro annui. Con la circ. n. 82/2026, in linea con i precedenti orientamenti di prassi, l'INPS ha confermato la compatibilità tra i due benefici valorizzandone la diversa struttura: l'incentivo all'assunzione incide sulla contribuzione dovuta per la singola lavoratrice nella misura del 100%, mentre l'agevolazione dell'art. 5, comma 2 della L. 162/2021 incide sul monte contributivo aziendale nella misura dell'1%. Operando su piani distinti, le due misure possono coesistere nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta.

Riferimenti normativi:
circ. INPS n. 82/2026 · art. 5, c. 2, L. 162/2021 · art. 46-bis D.Lgs. 198/2006 · art. 1, cc. 210-213, L. 199/2025 · artt. 1, 2 e 3 D.L. 62/2026 · artt. 21-24 D.L. 60/2024 · art. 1, cc. 406-412, L. 207/2024 · art. 4 D.Lgs. 216/2023 · circ. INPS nn. 147/2015, 90/2025, 91/2025, 10/2026, 55/2026, 56/2026 e 57/2026