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Fisco · Agevolazioni

Credito d'imposta del 30% sulle commissioni POS: l'indicazione nel modello REDDITI 2026

6 luglio 2026 · Studio Bruno

Il credito d'imposta sulle commissioni addebitate per i pagamenti elettronici, previsto a regime dall'art. 22 del D.L. 124/2019, va indicato nei quadri RU e RS del modello REDDITI 2026. Si tratta di un'agevolazione spesso trascurata che interessa la platea molto ampia degli esercenti di minori dimensioni: bar, ristoranti, negozi, artigiani e professionisti che incassano tramite POS da consumatori finali.

Possono beneficiare del credito gli esercenti attività d'impresa, arte o professione che nell'anno d'imposta precedente abbiano conseguito ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro. Per il credito maturato nel 2025, oggetto del modello REDDITI 2026, il limite va verificato con riferimento al 2024. L'agevolazione, non essendo previsto un termine finale, spetta anche per l'anno in corso.

Il credito è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di comunicazione, nonché mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali. L'utilizzo avviene esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, con il codice tributo 6916 e presentazione obbligatoria attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Quanto agli adempimenti dichiarativi, il credito va indicato nella Sezione I del quadro RU, riportando al rigo RU1 il codice credito H3 e, al rigo RU5, colonna 3, l'ammontare maturato in relazione alle commissioni addebitate nel 2025. Poiché l'agevolazione è riconosciuta nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti «de minimis», occorre altresì compilare il prospetto degli aiuti di Stato nel quadro RS.

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né del valore della produzione IRAP. La documentazione relativa alle commissioni addebitate va conservata per 10 anni dall'anno di utilizzo del credito; è pertanto opportuno che gli estratti conto degli operatori di pagamento vengano archiviati sistematicamente insieme alla documentazione contabile.

Riferimenti normativi:
art. 22, D.L. 124/2019 · ris. Agenzia delle Entrate n. 48/E/2020 · provv. Agenzia delle Entrate n. 181301/2020