Per mitigare gli effetti economici del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo di gasolio e benzina, dovuto alle recenti crisi internazionali, il D.L. 89/2026 (art. 2) è intervenuto sui crediti d'imposta sul carburante già introdotti per il 2026 a favore delle imprese di autotrasporto e delle imprese agricole, estendendone il periodo di applicazione.
Per le imprese agricole il credito spetta fino al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante destinato alle attività agevolate, al netto dell'IVA e comprovata dalle relative fatture d'acquisto. La novità più rilevante riguarda proprio il periodo coperto: per effetto della proroga il beneficio non si limita più al solo mese di marzo 2026, come originariamente previsto, ma abbraccia anche aprile e maggio 2026.
Un'analoga estensione del periodo agevolato è disposta a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, già destinatarie di un proprio credito d'imposta sul gasolio. Pertanto, in entrambi i settori, conviene conservare con cura le fatture d'acquisto del carburante e tenere distinta la contabilizzazione delle spese del periodo agevolato: tale documentazione costituisce il presupposto per la spettanza del credito e per la sua corretta indicazione.
Quanto alle modalità di fruizione, i crediti d'imposta sul carburante si utilizzano di norma in compensazione tramite modello F24, con gli specifici codici tributo, entro i termini fissati dalle relative disposizioni attuative; non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP. È pertanto opportuno, in entrambi i settori, individuare con precisione il carburante riconducibile alle attività agevolate e mantenere una contabilizzazione separata delle spese del periodo coperto dal beneficio, così da quantificare correttamente l'importo spettante ed evitare contestazioni sulla documentazione di supporto.
art. 2 D.L. 22.05.2026, n. 89 · art. 3 D.L. 33/2026 conv. (autotrasporto) · art. 8-ter D.L. 38/2026 conv. (imprese agricole)