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Fisco · Concordato

Concordato preventivo biennale 2026-2027: cambiano le cause di decadenza, la dichiarazione integrativa non fa più perdere il concordato

7 settembre 2026 · Studio Bruno

Il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148, il decreto correttivo «Omnibus» in vigore dal 12 agosto scorso, interviene sul concordato preventivo biennale riscrivendo l'art. 22 del D.Lgs. 13/2024, che disciplina le cause di decadenza. Si tratta di modifiche già proposte durante la conversione del D.L. 38/2026 e allora non approvate, che ora entrano a regime a partire dai concordati relativi al biennio 2026-2027. Il cambiamento più rilevante per le imprese riguarda il trattamento degli errori e delle omissioni nei dati utilizzati per costruire la proposta: la correzione spontanea non comporta più la perdita del concordato, mentre la decadenza resta confinata ai casi in cui gli errori emergono in sede di accertamento e superano una soglia di rilevanza.

Per comprendere la portata della novità occorre ricordare il funzionamento del concordato. Il contribuente che aderisce accetta per due anni un reddito e un valore della produzione netta proposti dall'Agenzia delle Entrate, calcolati sui dati dichiarati per il periodo d'imposta precedente e sulle informazioni comunicate tramite il software. Nella versione originaria dell'art. 22 del D.Lgs. 13/2024, tali valori erano immodificabili: se il contribuente si accorgeva di un errore nella dichiarazione di partenza e presentava una dichiarazione integrativa, la correzione poteva determinare la decadenza dal concordato quando comportava un minor reddito o un minor valore della produzione superiore al 30% rispetto a quanto concordato.

Il nuovo testo della lett. b) dell'art. 22, c. 1, introdotto dal D.Lgs. 148/2026, sposta il baricentro dalla dichiarazione integrativa all'accertamento. A partire dal CPB 2026-2027, costituisce causa di decadenza l'emersione, a seguito di un controllo relativo al periodo d'imposta precedente a quelli oggetto di concordato, di errori od omissioni nei dati comunicati per la definizione della proposta, tali che il reddito o il valore della produzione netta ricalcolati sui dati corretti risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai valori concordati. La decadenza, pertanto, presuppone due condizioni concorrenti: che l'errore sia rilevato dall'Amministrazione finanziaria e che lo scostamento sia significativo.

La disposizione va letta insieme al nuovo comma 3-bis dell'art. 19 del D.Lgs. 13/2024, anch'esso introdotto dal decreto correttivo, che consente al contribuente di modificare o integrare la dichiarazione dei redditi per rimuovere errori od omissioni relativi a ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione o comunicati ai fini della proposta, senza che ciò incida sulla permanenza del concordato. Ne consegue che, se l'errore viene corretto spontaneamente con dichiarazione integrativa e le relative sanzioni sono definite tramite ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, il contribuente è tenuto a ricalcolare e comunicare i valori concordati sulla base dei dati corretti, e il concordato prosegue tenendo conto dei valori rideterminati.

Il decreto interviene altresì sulle altre cause di decadenza. Resta ferma la decadenza in caso di accertamento, nei periodi concordati, di attività non dichiarate o di passività inesistenti o indeducibili per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati. La causa relativa alle violazioni di non lieve entità viene confermata e trasferita dalla lett. a) alla lett. c) del comma 1, con l'elenco del comma 2 invariato: vi rientrano, tra l'altro, l'omessa presentazione della dichiarazione, la commissione di reati tributari e la ripetuta mancata emissione di documenti fiscali. Viene invece soppressa la causa di decadenza che operava quando nella dichiarazione dei redditi risultavano dati non corrispondenti a quelli comunicati per la definizione della proposta, fattispecie ora assorbita dal nuovo meccanismo del ricalcolo.

Un ulteriore cambiamento riguarda la lett. d) dell'art. 22, c. 1, che prevedeva la decadenza quando venivano meno o risultavano insussistenti le condizioni di accesso al concordato. La disposizione è abrogata e sostituita da una regola diversa: a partire dal CPB 2026-2027, l'adesione effettuata in assenza dei requisiti di accesso di cui all'art. 10 (tra cui l'assenza di debiti tributari o contributivi definitivamente accertati di importo pari o superiore a 5.000 euro) oppure in presenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 11 resta priva di effetti. La differenza non è solo terminologica: la decadenza opera su un concordato validamente concluso e ne travolge gli effetti, mentre l'inefficacia originaria comporta che il concordato non si è mai perfezionato, con conseguente applicazione delle regole ordinarie di determinazione del reddito.

Quanto all'ambito temporale, il D.Lgs. 148/2026 stabilisce espressamente che le modifiche si applicano a partire dai concordati relativi al biennio d'imposta 2026-2027. Per i contribuenti che hanno aderito al CPB 2024-2025 o al CPB 2025-2026 resta pertanto confermata la regola dell'immodificabilità dei valori accettati e la rilevanza delle dichiarazioni integrative ai fini della decadenza.

Sul piano pratico, il nuovo assetto rende l'adesione al biennio 2026-2027 meno rischiosa per le imprese che temono di aver commesso errori nei dati comunicati: la possibilità di correggere spontaneamente, ravvedendo le sanzioni e ricalcolando la proposta, sostituisce un meccanismo che in precedenza esponeva a decadenza anche in buona fede. Resta tuttavia essenziale la qualità dei dati inseriti nel software, poiché gli errori scoperti dall'Ufficio in sede di controllo del periodo precedente, se rilevanti, fanno perdere il concordato con effetto retroattivo.

Decadenza dal CPB 2026-2027: cosa cambia in sintesi

  • Errori nei dati della proposta corretti spontaneamente con dichiarazione integrativa e ravvedimento: nessuna decadenza, ma ricalcolo e comunicazione dei valori concordati
  • Errori emersi in sede di accertamento sul periodo precedente al biennio: decadenza solo se reddito o valore della produzione ricalcolati superano di almeno il 30% i valori concordati
  • Abrogata la decadenza per mancanza dei requisiti di accesso o presenza di cause di esclusione: l'adesione resta priva di effetti
  • Soppressa la decadenza per dati dichiarati difformi da quelli comunicati per la proposta
  • Confermate le violazioni di non lieve entità (ora lett. c) dell'art. 22, c. 1), con l'elenco del comma 2 invariato
  • Le nuove regole valgono dal CPB 2026-2027; per i bienni 2024-2025 e 2025-2026 restano le regole precedenti
  • Adesione al biennio 2026-2027 entro il 31 ottobre 2026 (di fatto 2 novembre) con il modello REDDITI 2026

Per i soggetti ISA che intendono aderire al concordato 2026-2027 il termine coincide con quello di presentazione del modello REDDITI 2026: il 31 ottobre 2026, che cadendo di sabato slitta al 2 novembre. Entro tale data occorre quindi valutare la proposta elaborata dal software, verificare i requisiti di accesso e le cause di esclusione e, ove utile, controllare preventivamente la correttezza dei dati comunicati, così da collocare l'eventuale correzione nel perimetro della dichiarazione integrativa con ravvedimento anziché in quello, ben più oneroso, dell'accertamento.

Riferimenti normativi:
artt. 10, 11, 19, c. 3-bis, e 22 D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 · D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148 (decreto correttivo «Omnibus») · art. 13 D.Lgs. 472/1997 · D.L. 38/2026