« La forza dei governi è inversamente proporzionale al peso delle imposte. » Tel: +39 0183 296988  ·  mail@studiobruno.it
← Aggiornamenti
Fisco · Riforma

Quarto correttivo fiscale in vigore: due anni in più per detrarre l'IVA e nuovi limiti agli accertamenti

17 agosto 2026 · Studio Bruno

Il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148, pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto ed entrato in vigore il 12 agosto 2026, costituisce il quarto e ultimo decreto correttivo della riforma fiscale e chiude l'attuazione della delega avviata con la L. 111/2023. Il provvedimento si compone di trentasette articoli e interviene su imposte sui redditi, IVA, imposta di successione, accise, procedimento accertativo e adempimento collaborativo. Diverse disposizioni hanno decorrenza retroattiva al 2024 o al 2025, sicché la verifica delle date di efficacia assume rilievo almeno pari a quella dei contenuti.

La novità di impatto più generalizzato riguarda l'IVA. Modificando gli artt. 19 e 25 del D.P.R. 633/1972, il decreto estende il termine per la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni: la detrazione può ora essere esercitata, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Viene contestualmente allineato il termine per l'annotazione delle fatture di acquisto. Si tratta di un ampliamento significativo rispetto alla regola previgente, che imponeva di esercitare la detrazione entro la dichiarazione dell'anno di esigibilità, e che ha alimentato negli anni un contenzioso diffuso sulle fatture ricevute o registrate tardivamente.

Sul procedimento accertativo l'intervento è articolato. Il nuovo comma 1-bis dell'art. 43 del D.P.R. 600/1973 stabilisce che, per i componenti negativi del reddito d'impresa ad efficacia pluriennale — ammortamenti e spese relative a più esercizi — il termine di decadenza decorre dalla dichiarazione del periodo d'imposta in cui la quota è stata dedotta per la prima volta, e non da ciascuna annualità di deduzione. La regola supera l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 25 marzo 2021 n. 8500) limitatamente alle violazioni riscontrabili al momento dell'acquisto del bene o del sostenimento della spesa, mentre restano escluse le operazioni inesistenti. La disciplina opera per i beni e i servizi acquistati dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027.

Sempre in materia di accertamento, il decreto codifica la presunzione di distribuzione degli utili ai soci nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, delimitandone però il perimetro: la presunzione opera soltanto in presenza di componenti positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, e non anche per i costi effettivamente sostenuti ma ritenuti indeducibili. È inoltre circoscritto l'accertamento fondato sull'antieconomicità: il semplice scostamento dal valore di mercato non è sufficiente, occorrendo ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti. Per le PMI a compagine familiare, che rappresentano la fisiologia del tessuto imprenditoriale italiano, si tratta di un chiarimento di rilievo pratico non trascurabile.

Il capitolo dedicato al concordato preventivo biennale riguarda esclusivamente i contribuenti che hanno aderito al biennio 2024-2025 e intendono rinnovare per il 2026-2027. Per costoro è previsto un regime premiale rafforzato, che non spetta né a chi aderisce per la prima volta né a chi ha aderito per il biennio 2025-2026. Il rinnovo è ulteriormente incentivato da una terza edizione del ravvedimento speciale, circoscritta alle annualità 2020-2023. La convenienza dell'operazione va valutata in concreto, confrontando l'onere dell'imposta sostitutiva sulle annualità sanabili con il rischio accertativo residuo e con il reddito concordato proposto.

Numerose le disposizioni in materia di reddito di lavoro dipendente. Viene ridefinito l'art. 12, comma 4-ter del TUIR sui familiari fiscalmente a carico: per le persone elencate nell'art. 433 c.c. diverse dal coniuge e dai figli, i requisiti della convivenza o della percezione di assegni alimentari rilevano solo quando la norma fiscale richiami espressamente i familiari a carico. La previsione si applica con effetto retroattivo dal 2025 e sblocca, tra l'altro, i piani di welfare aziendale riferiti ad ascendenti non conviventi. È poi modificato il calcolo del fringe benefit delle auto in uso promiscuo, con maggiorazione del 50% oltre il quinto anno dalla prima immatricolazione e del 5% per accessori non compresi nelle tabelle ACI.

Sul fronte sanzionatorio, la trasmissione dei corrispettivi telematici beneficia di una soglia di tolleranza: nessuna sanzione se la discrepanza tra gli importi accettati dagli strumenti di pagamento elettronico e quelli trasmessi non supera il 5%. Per i lavoratori autonomi, i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta di origine agevolativa — diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte — sono assoggettati a imposta sostitutiva del 26%. Sale invece dal 21% al 36% l'aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate emesse da soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata.

Le principali novità del D.Lgs. 148/2026

  • Detrazione IVA esercitabile entro la dichiarazione del secondo anno successivo (artt. 19 e 25 D.P.R. 633/1972)
  • Termine di accertamento dei componenti negativi pluriennali dalla prima deduzione (art. 43, c. 1-bis, D.P.R. 600/1973)
  • Presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base delimitata ai ricavi occulti e ai costi inesistenti
  • Accertamento da antieconomicità subordinato a ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti
  • Regime premiale rafforzato e ravvedimento 2020-2023 per chi rinnova il concordato preventivo biennale
  • Nozione di familiari dell'art. 12 TUIR ridefinita con effetto retroattivo dal 2025
  • Franchigia del 5% sugli scostamenti nella trasmissione dei corrispettivi telematici
  • Imposta sostitutiva del 26% sui differenziali da crediti d'imposta agevolativi nel lavoro autonomo

Il quadro che ne risulta è ampio e disomogeneo, come è fisiologico in un decreto di chiusura. Ciò nondimeno, alcune misure incidono direttamente sulla gestione ordinaria: l'ampliamento del termine di detrazione IVA suggerisce una ricognizione delle fatture di acquisto non ancora registrate; la nuova decorrenza dei termini di accertamento sui componenti pluriennali rende opportuna la conservazione ordinata della documentazione relativa all'acquisto dei cespiti; il rinnovo del concordato richiede una valutazione da completare entro i termini di adesione. Le imprese interessate dal welfare aziendale possono infine riconsiderare, alla luce della decorrenza retroattiva, i rimborsi erogati nel 2025 in favore di familiari non conviventi.

Riferimenti normativi:
D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148 (G.U. 11 agosto 2026 n. 185, S.O. n. 30) · L. 9 agosto 2023 n. 111 · artt. 12, 51 e 54 TUIR · artt. 19 e 25 D.P.R. 633/1972 · art. 43 D.P.R. 600/1973 · Cass. SS.UU. 25 marzo 2021 n. 8500 · D.Lgs. 13/2024