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Terzo settore · IVA

Cooperative sociali nelle RSA: IVA al 5% sulle prestazioni socio-sanitarie, ordinaria sui servizi di lavanderia

15 giugno 2026 · Studio Bruno

L'Agenzia delle Entrate torna sul regime IVA delle prestazioni rese dalle cooperative sociali all'interno delle Residenze Sanitarie Assistenziali. Con la consulenza giuridica 3 marzo 2026, n. 4, l'Amministrazione finanziaria conferma l'orientamento ormai consolidato: le prestazioni a carattere socio-sanitario, educativo e assistenziale fruiscono dell'aliquota agevolata del 5%, mentre i servizi di natura generica restano assoggettati all'aliquota ordinaria.

Il quesito riguardava il servizio di lavaggio, stiratura e trattamento sanitizzante degli indumenti personali degli ospiti di una RSA. Sul punto l'Agenzia ha ricordato che l'esenzione prevista dall'art. 10, n. 21), del D.P.R. 633/1972 per le prestazioni proprie delle case di riposo presuppone la gestione globale della struttura: condizione che, nel caso di un servizio reso ai singoli ricoverati che vi ricorrono in via facoltativa, non risulta integrata.

Per le attività rese dalle cooperative sociali nei confronti di soggetti svantaggiati — anziani, inabili, minori, persone con disabilità e le altre categorie indicate ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'art. 10 — opera la disciplina di favore di cui al n. 1 della Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/1972, che attrae tali prestazioni all'aliquota del 5%. Nello specifico, l'agevolazione presuppone tuttavia che il servizio sia effettivamente riconducibile a una prestazione di tipo socio-sanitario, educativo o assistenziale.

L'orientamento dell'Agenzia in materia può ormai dirsi consolidato. Già con la risposta a interpello 10 giugno 2021, n. 400, l'Amministrazione aveva riconosciuto l'aliquota del 5% per il complesso dei servizi resi nell'ambito della gestione globale di una RSA; con la consulenza giuridica n. 4/2026 il medesimo principio viene ribadito e, al contempo, delimitato, escludendo dall'agevolazione i singoli servizi generici non riconducibili a tale gestione unitaria. La distinzione di fondo corre, pertanto, tra la presa in carico complessiva dell'ospite — che caratterizza la funzione socio-sanitaria e assistenziale propria della struttura — e le prestazioni accessorie isolate, come il lavaggio degli indumenti personali, che il ricoverato attiva su base facoltativa e che restano, di conseguenza, soggette all'aliquota ordinaria. Le RSA, infatti, sono strutture destinate ad accogliere persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti, garantendone la salute fisica e il benessere psichico: è entro questo perimetro di assistenza globale che opera l'aliquota ridotta.

Proprio su tale presupposto l'Agenzia ha escluso l'aliquota ridotta per il servizio di lavanderia: si tratta, infatti, di un'attività di carattere generico, che non assolve una funzione socio-sanitaria o assistenziale e non può assumerla per il solo fatto di essere svolta da una cooperativa sociale a favore di una struttura a ciò destinata. Di conseguenza, il lavaggio degli indumenti personali dei ricoverati rimane soggetto all'IVA con aliquota ordinaria.

Ne discende, pertanto, l'importanza di una corretta qualificazione delle singole prestazioni rese all'interno delle RSA. Le cooperative sociali che operano in tali contesti sono chiamate a distinguere, anche ai fini della fatturazione, le attività propriamente socio-sanitarie e assistenziali — agevolabili al 5% — dai servizi accessori di natura generica, per i quali l'aliquota applicabile resta quella ordinaria. La distinzione assume rilievo non soltanto sul piano dell'aliquota, ma altresì ai fini della coerenza complessiva del trattamento IVA dichiarato.

Conviene ricordare che l'aliquota del 5% prevista dal n. 1 della Tabella A, parte II-bis, costituisce un regime speciale riservato alle sole cooperative sociali e ai loro consorzi, in forza di una scelta operata dal legislatore con la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), che ha superato il precedente regime di esenzione opzionale. L'agevolazione resta ancorata a un duplice presupposto: la natura soggettiva del prestatore — cooperativa sociale ai sensi della L. 381/1991 — e la natura oggettiva della prestazione, che deve rientrare tra quelle socio-sanitarie, assistenziali ed educative indirizzate alle categorie protette indicate ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'art. 10. In mancanza di uno dei due requisiti, l'operazione fuoriesce dal perimetro agevolato e segue le regole ordinarie.

Sul piano operativo, la corretta separazione delle componenti incide altresì sui rapporti contrattuali con l'ente gestore della struttura: nei capitolati e nelle convenzioni è opportuno che il corrispettivo delle prestazioni socio-sanitarie sia tenuto distinto da quello dei servizi generici, così da consentire una fatturazione coerente con le diverse aliquote. Infatti, una qualificazione indistinta espone la cooperativa al rischio di rilievi in sede di controllo, con recupero della maggiore imposta sui servizi erroneamente assoggettati al 5% e applicazione delle relative sanzioni. La distinzione, di conseguenza, non rileva soltanto per la cooperativa, ma anche per la struttura committente, che determina la propria detrazione in ragione dell'imposta correttamente addebitata.

In sintesi

  • Aliquota 5%: prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali a favore di soggetti svantaggiati (Tab. A, parte II-bis, n. 1)
  • Aliquota ordinaria: servizi di lavanderia degli indumenti personali, privi di funzione socio-sanitaria
  • Esenzione art. 10, n. 21): solo in caso di gestione globale della struttura
  • In fattura: tenere distinte le prestazioni agevolabili dai servizi generici
Riferimenti normativi:
Agenzia Entrate, consulenza giuridica 3.03.2026, n. 4 · Agenzia Entrate, risposta a interpello 10.06.2021, n. 400 · art. 10, nn. 18)-21) e 27-ter), D.P.R. 633/1972 · Tabella A, parte II-bis, n. 1, D.P.R. 633/1972