I datori di lavoro agricolo che occupano operai a tempo determinato o indeterminato versano la contribuzione INPS, e il premio INAIL riscosso dallo stesso Istituto previdenziale, in quattro rate trimestrali anziché con cadenza mensile. Per la competenza 2026 la prima rata, riferita ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, scade il 16 settembre 2026. L'appuntamento assume quest'anno un rilievo particolare, poiché incorpora per la prima volta la revisione al ribasso del contributo di assicurazione contro gli infortuni in agricoltura, ridotto all'8,5% della retribuzione imponibile.
Il calendario dei versamenti relativi alla competenza 2026 prevede, dopo la scadenza di settembre, il 16 dicembre 2026 per il secondo trimestre, il 16 marzo 2027 per il terzo e il 16 giugno 2027 per il quarto. Le aliquote applicabili sono state rese note dall'INPS con la circolare n. 43/2026: l'aliquota al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissata al 30,50%, di cui 8,84% a carico del lavoratore, per la generalità delle imprese agricole, e al 32,30%, sempre con 8,84% a carico del lavoratore, per le aziende, singole o associate, che effettuano trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli e zootecnici con processi produttivi di tipo industriale. All'aliquota di base vanno aggiunte le contribuzioni minori indicate negli allegati alla circolare, tra cui quella per la disoccupazione, pari al 2,75%.
La novità sostanziale dell'anno riguarda tuttavia il versante assicurativo. Fino al 2025 le misure erano fissate al 10,1250% per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e al 3,1185% per la relativa addizionale. Per effetto della delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 147 del 21 luglio 2025 e dell'autorizzazione alla revisione dei contributi in agricoltura contenuta nell'art. 1, c. 2, del D.L. 159/2025, il D.M. 1° aprile 2026 ha ridotto il contributo di assicurazione INAIL in agricoltura all'8,5000% della retribuzione imponibile per le zone ordinarie, al 2,7200% per le zone svantaggiate e al 2,1250% per quelle particolarmente svantaggiate, già territori montani. Alla revisione si accompagna la cessazione dell'applicazione della riduzione contributiva prevista dall'art. 1, c. 128, della L. 147/2013, mentre restano confermate le agevolazioni per zone tariffarie, nella misura del 75% per i territori particolarmente svantaggiati e del 68% per quelli svantaggiati.
Sotto il profilo soggettivo, merita attenzione la posizione delle cooperative e dei loro consorzi inquadrati nel settore agricolo che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti prevalentemente propri o conferiti dai soci ai sensi della L. 240/1984: tali soggetti non sono più assoggettati all'aliquota di disoccupazione del 2,75%, ma sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento della NASpI per i lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo. Le agevolazioni per zone tariffarie, inoltre, si applicano anche ai datori di lavoro non classificati dall'INPS nel settore agricoltura che occupano lavoratori addetti ad attività classificate agricole ai sensi dell'art. 6 della L. 92/1979. Nell'importo complessivo da versare confluisce altresì il contributo di finanziamento dell'ente bilaterale agricolo nazionale, corrisposto con il modello F24 alle medesime scadenze.
Un secondo termine da tenere presente è quello del 10 ottobre 2026, riferito ai soggetti che hanno sospeso adempimenti e versamenti contributivi in scadenza tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026 ai sensi dell'art. 2, c. 3, del D.L. 25/2026, a seguito degli eventi meteorologici che hanno interessato i territori di Calabria, Sardegna e Sicilia. In quell'arco temporale ricadeva il versamento della contribuzione del terzo trimestre 2025, originariamente fissato al 16 marzo 2026. Gli importi sospesi vanno versati con le medesime causali del versamento ordinario e con l'apposita codeline resa disponibile nella sezione «Dati complementari» del cassetto previdenziale; entro la stessa data del 10 ottobre vanno trasmessi i flussi UniEmens/PosAgri sospesi. Il versamento della prima rata 2026 va comunque effettuato entro il 16 settembre 2026 con modello F24, verificando che la nuova misura dell'8,5% sia stata correttamente recepita negli importi richiesti.
circ. INPS n. 43/2026 · circ. INAIL n. 18/2026 · circ. INPS n. 49/2026 · D.M. 1° aprile 2026 · art. 1, c. 2, D.L. 159/2025 · art. 1, c. 128, L. 147/2013 · art. 2, c. 3, D.L. 25/2026 · artt. 6 L. 92/1979 e L. 240/1984 · titolo II D.P.R. 1124/1965