Con l'avvio della stagione estiva, per molte attività – turismo, ristorazione, stabilimenti balneari, agricoltura – aumenta il ricorso ai contratti di lavoro stagionale. Si tratta di una particolare tipologia di rapporto a termine che, in ragione delle esigenze legate alla natura dell'attività, garantisce maggiore flessibilità rispetto alla disciplina più stringente del contratto a tempo determinato ordinario.
Rientrano tra le attività stagionali quelle individuate dal D.P.R. 1525/1963, nonché – per effetto della disciplina vigente – le attività organizzate per far fronte a intensificazioni del lavoro in determinati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori serviti, secondo quanto previsto dai contratti collettivi. La giurisprudenza ha peraltro circoscritto la nozione alle situazioni preordinate a un espletamento temporaneo, limitato cioè a una stagione (Cass. n. 34561/2023).
Le principali agevolazioni per il datore di lavoro sono diverse. Anzitutto non si applica il cosiddetto «stop and go», ossia l'intervallo obbligatorio tra la scadenza di un contratto e la riassunzione dello stesso lavoratore: nelle attività stagionali è quindi possibile instaurare rapporti consecutivi senza soluzione di continuità. Non operano inoltre i limiti quantitativi rispetto all'organico aziendale previsti, in via generale, per il tempo determinato (art. 23 D.Lgs. 81/2015), né il limite massimo di durata complessiva di 24 mesi. Va tuttavia segnalato che, sul numero di proroghe applicabili ai rapporti stagionali, restano margini interpretativi, anche alla luce di recenti pronunce della Cassazione.
Va inoltre considerato che al contratto stagionale non si applica l'obbligo di indicare la causale che, in via ordinaria, condiziona l'apposizione e il rinnovo del termine oltre una certa durata. A fronte di questa maggiore flessibilità, permangono però alcune tutele a favore del lavoratore: in particolare, il diritto di precedenza nelle assunzioni stagionali successive presso lo stesso datore di lavoro, secondo le condizioni e i termini stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi. È quindi consigliabile inquadrare correttamente l'attività tra quelle effettivamente stagionali e formalizzare con cura le clausole contrattuali, poiché un uso improprio del contratto stagionale espone al rischio di riqualificazione del rapporto.
art. 21, c. 2, e art. 23, c. 2, D.Lgs. 81/2015 · D.P.R. 1525/1963 (elenco attività stagionali) e contrattazione collettiva