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Fisco · Concordato (CPB)

Concordato preventivo: la maggiorazione del secondo acconto 2026 colpisce solo le nuove adesioni

29 giugno 2026 · Studio Bruno

Con l'avvicinarsi della scadenza dei versamenti, i contribuenti che hanno aderito o intendono aderire al concordato preventivo biennale si interrogano sul calcolo degli acconti e, in particolare, sulla maggiorazione prevista per il primo periodo di concordato. Due recenti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate hanno delimitato con precisione i casi in cui tale maggiorazione è effettivamente dovuta, e la regola che ne emerge è netta: nel 2026 il secondo acconto maggiorato grava soltanto su chi entra per la prima volta nel CPB 2026-2027.

La disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 20 del D.Lgs. 13/2024, secondo cui l'acconto IRES/IRPEF e IRAP è determinato applicando le regole ordinarie ma tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati. A tale principio si affianca, per il solo primo periodo d'imposta di adesione, una maggiorazione: pari al 10% della differenza positiva tra reddito concordato e reddito dichiarato per l'anno precedente, rettificato, ai fini IRES/IRPEF, e al 3% della corrispondente differenza sul valore della produzione netta ai fini IRAP, quando l'acconto è calcolato con il metodo storico.

Occorre tuttavia chiarire che il primo periodo di concordato, nel quadro delle ipotesi che si presentano quest'anno, si verifica esclusivamente per chi aderisce al biennio 2026-2027, perché per quel soggetto il 2026 rappresenta l'anno d'ingresso nel patto. Negli altri scenari, infatti, il contribuente si trova già in un periodo successivo al primo, con la conseguenza che la maggiorazione non trova applicazione.

In sintesi

  • Maggiorazione (10% IRES/IRPEF, 3% IRAP) dovuta solo nel primo periodo di concordato
  • Prima adesione al CPB 2026-2027: secondo acconto maggiorato; rinnovo del biennio: nessuna maggiorazione
  • Chi non rinnova calcola comunque gli acconti sul reddito concordato 2025, non su quello effettivo
  • Versamento della maggiorazione entro il termine della seconda o unica rata di acconto

In tal senso depongono i due interventi di prassi. Con la FAQ dell'8 giugno 2026, n. 1, l'Agenzia ha precisato che il contribuente il quale ha aderito al CPB 2024-2025 e decide di non rinnovare deve comunque determinare gli acconti sulla base del reddito 2025 concordato, e non di quello effettivamente conseguito; nessun rilievo assume, pertanto, il risultato reale dei periodi coperti dal concordato. Con la FAQ del 3 giugno 2026, n. 2, è stato chiarito che il rinnovo del concordato da parte di chi ha già aderito al biennio 2024-2025 non configura un nuovo primo periodo d'imposta, collocandosi tecnicamente nel terzo anno: di conseguenza, in caso di rinnovo non sono dovute le maggiorazioni.

Ne deriva un quadro operativo lineare. La maggiorazione torna applicabile soltanto se il contribuente interrompe e poi riprende il concordato: è il caso di chi, dopo il biennio 2024-2025, opta per il 2026 con reddito effettivo e aderisce nuovamente al CPB 2027-2028; in questa ipotesi il 2027 costituisce di nuovo un primo periodo e sconta la maggiorazione. Per l'anno in corso, dunque, i soli contribuenti tenuti al secondo acconto maggiorato sono coloro che aderiscono per la prima volta al CPB 2026-2027, mentre tutti gli altri determinano gli acconti secondo le regole ordinarie. Le somme eventualmente dovute a titolo di maggiorazione vanno versate entro il termine previsto per la seconda o unica rata di acconto.

Riferimenti normativi:
Art. 20, D.Lgs. 12.02.2024, n. 13 · FAQ Agenzia delle Entrate 8.06.2026, n. 1 e 3.06.2026, n. 2