In periodo di versamenti si ripropone il tema delle modalità di compensazione dei crediti per contributi previdenziali maturati da artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS ed esposti nel quadro RR della dichiarazione dei redditi.
Questi crediti possono essere utilizzati nel modello F24 sia in compensazione verticale, con debiti per i medesimi contributi previdenziali, sia in compensazione orizzontale, con debiti relativi a imposte o tributi diversi. Secondo le istruzioni al modello REDDITI PF 2026, in via generale i crediti risultanti dalla dichiarazione possono essere compensati già dal giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta cui la dichiarazione si riferisce.
L'art. 1, comma 98, della L. 213/2023 aveva introdotto un vincolo, subordinando la compensazione dei crediti contributivi da quadro RR alla preventiva presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge. Tale previsione, tuttavia, non è a oggi operativa, mancando i provvedimenti attuativi: lo ha confermato l'INPS con il messaggio n. 2639/2024, che dava atto delle interlocuzioni tecniche in corso.
In assenza delle disposizioni attuative restano quindi immutate le modalità ordinarie: i crediti contributivi maturati, di qualsiasi importo, possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta, senza necessità di attendere la presentazione del modello REDDITI PF nel quale il credito troverà evidenza.
Va ricordato, in ogni caso, che secondo la regola generale dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 241/1997 la compensazione dei crediti derivanti dalle dichiarazioni deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva; il credito non utilizzato entro tale termine può essere riportato nella dichiarazione, così da poter essere nuovamente compensato.
quadro RR modello REDDITI PF 2026 · art. 1, c. 98, L. 213/2023 · messaggio INPS n. 2639/2024 · art. 17 D.Lgs. 241/1997