Con il D.L. 107/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno, tornano le agevolazioni per l'accesso agli ammortizzatori sociali in presenza di eccezionali ondate di calore. Le imprese dell'edilizia impegnate in opere infrastrutturali e le aziende agricole potranno sospendere o ridurre l'attività lavorativa accedendo alla cassa integrazione a condizioni di favore, per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026.
Le temperature eccezionalmente elevate incidono in modo diretto sullo svolgimento delle attività all'aperto, rendendo sempre più frequente la necessità di sospendere o ridurre le lavorazioni. In tali casi il datore di lavoro può richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili; nel settore agricolo opera invece la cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) per intemperie stagionali.
L'art. 6 del decreto interviene anzitutto a favore delle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonché di quelle di escavazione e lavorazione di materiale lapideo, coinvolte nella realizzazione di opere infrastrutturali: per gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, comprese le straordinarie ondate di calore, viene disapplicato il limite di durata delle 52 settimane previsto dal D.Lgs. 148/2015. È riconosciuto, inoltre, l'esonero dal contributo addizionale ordinariamente dovuto in caso di ricorso alla CIGO.
Per il settore agricolo, la concessione agevolata della CISOA per intemperie stagionali è estesa agli operai a tempo indeterminato e, novità di rilievo, anche a quelli a tempo determinato. Il trattamento spetta anche in caso di riduzione dell'attività pari alla metà dell'orario giornaliero contrattuale e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative; le integrazioni percepite, altresì, non sono conteggiate ai fini della durata massima di 90 giornate annue e sono equiparate al lavoro per il calcolo della disoccupazione agricola e per il requisito delle 181 giornate.
Le agevolazioni operano nel limite di spesa di 4,9 milioni di euro per il 2026, con monitoraggio affidato all'INPS, che non accoglierà le domande eccedenti le risorse disponibili. Per le imprese interessate è pertanto opportuno presentare tempestivamente le domande di integrazione salariale riferite alle sospensioni determinate dalle ondate di calore.
art. 6, D.L. 107/2026 (G.U. 26.06.2026) · artt. 12 e 13, D.Lgs. 148/2015 · L. 457/72