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Societario · Responsabilità

Contabilità affidata a un professionista: l'amministratore resta responsabile della tenuta delle scritture

7 settembre 2026 · Studio Bruno

Con le sentenze nn. 30669 e 30671 del 2026 la Corte di Cassazione ha ricapitolato i tratti essenziali della bancarotta documentale semplice, reato previsto dagli artt. 217, c. 2, e 224, n. 1, della legge fallimentare e oggi, per la liquidazione giudiziale, dagli artt. 323, c. 2, e 330, lett. a), del Codice della crisi. La fattispecie punisce con la reclusione da sei mesi a due anni l'amministratore che, nei tre anni precedenti l'apertura della procedura o dall'inizio dell'impresa se più recente, non ha tenuto i libri e le scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta. Il principio di maggior interesse per gli imprenditori riguarda l'irrilevanza dell'affidamento della contabilità a terzi.

La Corte precisa che l'omessa tenuta non deve protrarsi per l'intero triennio: il reato è integrato anche da una condotta limitata a un periodo più breve, poiché la norma tutela la correttezza delle scritture in ogni momento. Si tratta di un reato di pericolo presunto e di pura condotta, che mira a consentire ai creditori l'esatta conoscenza della consistenza del patrimonio sociale: si perfeziona quindi anche se in concreto non si verifica alcun danno. L'obbligo di tenere le scritture non viene meno per la mancanza di passività insolute né per la cessazione di fatto dell'attività, ma solo con la cessazione formale mediante cancellazione dal Registro delle imprese.

Sul piano soggettivo, la bancarotta documentale semplice è punibile anche a titolo di colpa, e non solo di dolo. La struttura della norma non richiede la volontà di violare le disposizioni o di pregiudicare i creditori; la punibilità per colpa si desume implicitamente dalla qualificazione come dolosa della diversa e più grave fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale, senza contrasto con l'art. 42 c.p. Ne consegue che la semplice trascuratezza nella gestione contabile è sufficiente a integrare il reato in caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale.

Il punto centrale riguarda la delega della contabilità. Ai sensi degli artt. 2214 ss. c.c. l'imprenditore commerciale è personalmente obbligato alla regolare tenuta dei libri e delle scritture; può avvalersi di un tecnico, dipendente o libero professionista, ma resta responsabile dell'attività da questi svolta e, in caso di procedura concorsuale, risponde penalmente delle omissioni delle persone incaricate. Vale la presunzione, superabile solo con rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni e i documenti forniti dall'imprenditore stesso. La colpa è inoltre ravvisabile nella scelta del professionista e nel mancato controllo del suo operato.

La Cassazione affronta infine l'ipotesi dell'avvicendamento nella carica. Per l'amministratore subentrante è irrilevante che la documentazione fosse già inesistente al momento della nomina: l'amministratore cessato risponde della regolare tenuta nel periodo della propria gestione e dell'eventuale occultamento al momento del passaggio delle consegne, ma su chi subentra grava l'obbligo di verificare l'adempimento degli obblighi del predecessore, ricostruire la documentazione mancante, ripristinare i libri assenti e regolarizzare le scritture erronee o lacunose. Per l'imprenditore che affida la contabilità all'esterno resta pertanto essenziale consegnare tempestivamente e integralmente la documentazione, verificare periodicamente l'aggiornamento dei registri e conservare copia dei libri obbligatori, poiché la responsabilità penale non si trasferisce all'incaricato.

Riferimenti normativi:
artt. 217, c. 2, e 224, n. 1, R.D. 267/1942 · artt. 323, c. 2, e 330, lett. a), D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi) · artt. 2214 ss. c.c. · art. 42 c.p. · Cass. sentt. nn. 30669 e 30671/2026