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Fisco · Riscossione

Avvisi bonari: sospeso dal 1° agosto al 4 settembre il termine per il pagamento della prima rata

20 luglio 2026 · Studio Bruno

Il termine per il pagamento delle somme richieste con avviso bonario – o della prima rata in caso di dilazione – è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre, ai sensi dell'art. 7-quater, comma 17, del D.L. 193/2016. La sospensione, confermata da un comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate, riguarda gli esiti della liquidazione automatica e del controllo formale delle dichiarazioni, compresa la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.

Al termine della liquidazione automatica (artt. 36-bis del D.P.R. 600/73 e 54-bis del D.P.R. 633/72) e del controllo formale (art. 36-ter del D.P.R. 600/73) delle dichiarazioni, al contribuente viene notificata una comunicazione di irregolarità che può contenere la richiesta di maggiori imposte, interessi e sanzioni. Il pagamento entro 60 giorni dalla ricezione (30 giorni per la tassazione separata) consente di fruire della riduzione delle sanzioni a un terzo, per la liquidazione automatica, o a due terzi, per il controllo formale, evitando la cartella di pagamento.

Gli importi possono essere dilazionati in un massimo di 20 rate trimestrali, secondo i criteri dettati dall'art. 3-bis del D.Lgs. 462/97. Occorre tuttavia ricordare che nessuna sospensione è prevista per le rate successive alla prima, che vanno versate alle normali scadenze anche nel periodo estivo. Qualora l'avviso sia recapitato all'intermediario, il pagamento delle somme o della prima rata deve avvenire entro 90 giorni da quando l'intermediario ha ricevuto l'invito.

Alla sospensione dei termini di pagamento si affianca la pausa negli invii: l'art. 10 del D.Lgs. 1/2024 prevede infatti che, salvo casi di urgenza, dal 1° al 31 agosto (e dal 1° al 31 dicembre) sia sospeso l'invio degli avvisi da liquidazione automatica e da controllo formale, degli avvisi relativi alla tassazione separata e delle lettere di compliance. Per il mese di agosto, di conseguenza, i contribuenti non ricevono nuove comunicazioni di irregolarità.

Quanto ai documenti richiesti a seguito del controllo formale, l'Agenzia ha altresì precisato che verranno presi in considerazione anche se esibiti oltre i 30 giorni previsti dall'art. 6, comma 5, della L. 212/2000. Resta fermo che le rate successive alla prima già in corso di dilazione vanno comunque versate alle scadenze ordinarie.

Riferimenti normativi:
art. 7-quater, c. 17, D.L. 193/2016 · art. 10 D.Lgs. 1/2024 · artt. 2, 3 e 3-bis D.Lgs. 462/1997