Con il messaggio n. 2775 del 9 settembre 2026 l'INPS ha comunicato di aver avviato le elaborazioni per l'emissione degli avvisi bonari relativi alla contribuzione fissa dovuta dagli iscritti alle Gestioni speciali degli Artigiani e degli Esercenti attività commerciali. Le rate interessate sono quelle con scadenza agosto 2025, novembre 2025 e febbraio 2026. Si tratta, pertanto, di una elaborazione che copre tre distinte scadenze e che coinvolge un numero rilevante di posizioni contributive.
Occorre ricordare che la contribuzione fissa, calcolata sul minimale di reddito ai sensi dell'art. 1 della L. 233/1990, è dovuta da ciascun iscritto in quattro rate di pari importo, con scadenze distribuite nel corso dell'anno e indipendenti dal reddito effettivamente prodotto: tale quota rappresenta infatti il livello minimo di contribuzione richiesto per la copertura assicurativa, cui si aggiunge l'eventuale contribuzione a percentuale sul reddito eccedente il minimale. L'avviso bonario, dal canto suo, è la comunicazione con la quale l'Istituto segnala il mancato o insufficiente versamento di una o più rate prima di procedere al recupero coattivo del credito. La sua funzione è dunque quella di consentire una regolarizzazione spontanea in una fase ancora non contenziosa, con oneri accessori sensibilmente inferiori a quelli della riscossione forzosa.
I documenti sono reperibili nel Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti. La comunicazione è consultabile seguendo il percorso «Comunicazione bidirezionale» → «Atti emessi» → «Avvisi bonari generalizzati», mentre il modello F24 precompilato, già comprensivo della codeline necessaria all'imputazione del pagamento, si trova alla voce «Posizione Assicurativa» → «Avvisi Bonari – Com. di Debito – Codeline per regolarizzazione». L'Istituto invia altresì una comunicazione di alert all'indirizzo di posta elettronica dei titolari della posizione contributiva e degli intermediari che lo abbiano previamente comunicato; l'alert, tuttavia, ha valore meramente informativo e non sostituisce la consultazione diretta del cassetto, unico canale in cui l'atto è formalmente disponibile.
Qualora il versamento risulti già eseguito, la posizione va segnalata all'INPS attraverso il percorso «Contatti» → «Nuova Richiesta» → «Invio quietanza di versamento», allegando la quietanza dell'avvenuto pagamento. La segnalazione è opportuna anche nei casi in cui il disallineamento dipenda da errori di compilazione del modello F24, quali l'indicazione di una causale o di un periodo di riferimento non corretti, che impediscono l'abbinamento automatico del versamento alla rata dovuta. In difetto di pagamento e in assenza di segnalazione, l'importo sarà invece richiesto con avviso di addebito avente valore di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 30 del D.L. 78/2010, con conseguente affidamento della posizione all'agente della riscossione e aggravio degli oneri accessori.
Va peraltro considerato che la presenza di esposizioni contributive scadute può assumere rilievo anche ai fini della verifica della regolarità contributiva disciplinata dal D.M. 30 gennaio 2015 per il rilascio del DURC, secondo i presupposti, le soglie di scostamento non grave e i termini di regolarizzazione ivi previsti. Le conseguenze di un mancato pagamento non si esauriscono, di conseguenza, nel solo aggravio degli importi dovuti, potendo riflettersi sull'operatività dell'impresa nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i committenti privati. È pertanto opportuno un riscontro tempestivo dei cassetti previdenziali e, per le posizioni già regolarizzate, la trasmissione della quietanza prima dell'emissione dell'avviso di addebito.
msg. INPS n. 2775 del 9 settembre 2026 · art. 1 L. 233/1990 · art. 30 D.L. 78/2010 · D.M. 30 gennaio 2015