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INAIL · Obbligo assicurativo

Assicurazione INAIL dei soci: l'obbligo scatta con l'attività non occasionale

31 agosto 2026 · Studio Bruno

L'obbligo assicurativo INAIL dei soci è una delle aree in cui, in sede ispettiva, vengono più frequentemente riscontrati errori, riferiti sia alla mancata tutela di soggetti in obbligo sia al versamento del premio su basi imponibili errate. Il quadro normativo di riferimento è l'art. 4, comma 1, n. 7 del D.P.R. 1124/1965, che va però letto in combinato con l'art. 1 del medesimo decreto.

Come per quasi tutti i soggetti tutelati dall'Istituto, l'obbligo presuppone infatti la sussistenza concreta dell'elemento oggettivo di rischio previsto dall'art. 1 del D.P.R. 1124/1965. Ne consegue che il socio il quale non presti attività lavorativa, oppure la svolga in modo del tutto occasionale, non deve essere assicurato. Il discrimine tra occasionalità e non occasionalità assume dunque rilievo centrale e va apprezzato in concreto, sulla base dell'effettivo apporto lavorativo reso nell'ambito dell'organizzazione societaria.

La tutela del socio può essere anche duplicata. Ove un soggetto presti attività in modo non occasionale in più società, deve essere assicurato presso ciascuno dei diversi soggetti giuridici in cui opera. È possibile persino che il medesimo soggetto venga assicurato due volte come artigiano: si pensi a chi presti attività in modo prevalente in una società artigiana e in modo non prevalente, ma comunque non occasionale, in un'altra società parimenti artigiana. In tale ipotesi devono essere versati due premi fissi, poiché tale premio non è frazionabile. L'Istituto sostiene inoltre che debbano essere assicurati anche i soci di società tra professionisti, come previsto dalle circolari INAIL nn. 35/2017 e 15/2019, pur se in una pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 1777/2023, tale obbligo pare essere escluso.

Con riferimento all'imponibile da denunciare per il socio, a livello provinciale sono previsti specifici decreti che fissano salari convenzionali per i soci non artigiani. È pertanto opportuno acquisire l'informazione presso la sede INAIL di iscrizione della società, onde evitare recuperi di imponibile in sede ispettiva; solo in mancanza di tali decreti è possibile versare il premio sulla base del salario di ragguaglio, ovvero del minimale di rendita. Va inoltre ricordato che, ove nella stessa società coesistano le qualifiche di socio e di amministratore, prevale quella di socio (circ. INAIL n. 32/2000): deve quindi essere versato l'imponibile previsto per tale figura e non il massimale dei parasubordinati. L'avvertenza rileva soprattutto ai fini del risarcimento, poiché il soggetto che sia contemporaneamente socio e amministratore sarà indennizzato come socio anche se per errore il premio sia stato versato sull'imponibile dei parasubordinati.

Sul versante del contenzioso, ove un socio tenuto all'obbligo assicurativo non venga incluso nella tutela, il funzionario ispettivo procede al recupero degli imponibili omessi. L'eventuale contestazione in materia di obbligo assicurativo non può essere instaurata contro il verbale, bensì contro la diffida all'assicurazione emessa dalla sede INAIL ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 1124/1965: l'impugnazione va rivolta all'Ispettorato del Lavoro entro dieci giorni dalla diffida e ha efficacia sospensiva dell'obbligo, mentre il ricorso di secondo grado al Ministero del Lavoro non ha carattere sospensivo. Se invece la contestazione riguarda l'imponibile non sono esperibili ricorsi amministrativi e la società deve rivolgersi al giudice ordinario. Da ultimo, in caso di adesione al provvedimento le sanzioni civili sono calcolate su un importo ridotto del 50%, purché il versamento avvenga entro il termine indicato nel provvedimento di liquidazione del verbale: in difetto, la riduzione non opera e l'importo delle somme aggiuntive raddoppia.

Riferimenti normativi:
artt. 1, 4, c. 1, n. 7, e 16 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 · circ. INAIL nn. 32/2000, 35/2017, 15/2019, 31/2024 e 19/2026 · Cass. n. 1777/2023