La legge di bilancio 2026 (art. 1, commi da 35 a 41, della L. 199/2025) ripropone il regime fiscale agevolato per l'assegnazione e la cessione ai soci di beni non strumentali, nonché per la trasformazione in società semplice delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni. Le operazioni possono essere perfezionate entro il 30 settembre 2026, beneficiando di un'imposta sostitutiva ridotta rispetto alla tassazione ordinaria.
Sotto il profilo soggettivo, l'agevolazione è riservata alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni. Una condizione essenziale attiene alla compagine sociale: tutti i soci devono risultare iscritti alla data del 30 settembre 2025, ovvero essere iscritti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.
L'ambito oggettivo comprende gli immobili non strumentali per destinazione e i beni mobili registrati non utilizzati come strumentali nell'attività d'impresa; ne restano esclusi, pertanto, gli immobili strumentali per destinazione. Sulla differenza tra il valore normale – o, per gli immobili, il valore catastale – e il costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura dell'8%, elevata al 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi precedenti; sulle riserve in sospensione d'imposta annullate è dovuta un'imposta del 13%.
L'operazione consente, nello specifico, di estromettere dal patrimonio sociale immobili non più funzionali all'attività con un carico fiscale contenuto, beneficiando altresì della riduzione a metà delle aliquote dell'imposta di registro e dell'applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale. La convenienza va tuttavia valutata caso per caso, ponderando l'imposizione sostitutiva rispetto al valore dei beni e alla posizione fiscale della società e dei soci.
Adempimento
- Operazioni da perfezionare entro il 30 settembre 2026
- Imposta sostitutiva dell'8% (10,5% per le società non operative)
- Beni ammessi: immobili non strumentali per destinazione e beni mobili registrati
Sul piano dei versamenti, l'imposta sostitutiva va corrisposta per il 60% entro il 30 settembre 2026 e per il restante 40% entro il 30 novembre 2026; l'atto di assegnazione o cessione, di conseguenza, deve essere perfezionato entro il 30 settembre 2026 per rientrare nel regime agevolato.
art. 1, cc. 35-41, L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) · art. 40 D.P.R. 131/86 (imposta di registro)