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Terzo settore · Sport

Sport dilettantistico: la lucratività attenuata fa perdere la decommercializzazione dei corrispettivi

10 agosto 2026 · Studio Bruno

Con la circolare n. 7 del 7 agosto 2026 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla fiscalità degli enti sportivi dilettantistici alla luce del D.Lgs. 36/2021. Due i passaggi di maggiore rilievo per le associazioni e le società del settore: il rapporto tra lucratività attenuata e decommercializzazione dei corrispettivi specifici e la possibilità di dispensa dagli adempimenti IVA.

La decommercializzazione prevista dall'art. 148, cc. 3 e 8 del TUIR e, ai fini IVA, dall'art. 4, cc. 4 e 7 del D.P.R. 633/1972 sottrae a imposizione i corrispettivi specifici versati da soci e tesserati per le attività sportive. Tale regime, chiarisce l'Agenzia, presuppone però una clausola statutaria di assoluta indistribuibilità degli utili e degli avanzi di gestione.

Ne discende una conseguenza netta per le società sportive dilettantistiche che si avvalgono della lucratività attenuata di cui all'art. 8, c. 3 del D.Lgs. 36/2021, il quale consente di destinare fino al 50% degli utili alla rivalutazione del capitale nei limiti dell'indice ISTAT ovvero alla distribuzione di dividendi entro una soglia parametrata al rendimento dei buoni postali fruttiferi. L'esercizio di tale facoltà è incompatibile con la decommercializzazione: i corrispettivi specifici tornano pertanto a essere rilevanti sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini dell'IVA.

La circolare si sofferma altresì sui rimborsi forfetari ai volontari sportivi, ammessi entro il limite di 400 euro mensili. Le somme corrisposte dopo il superamento della soglia annua di 15.000 euro perdono la natura di rimborso e assumono quella di compenso da lavoro sportivo, con applicazione della ritenuta d'acconto se il rapporto ha carattere autonomo.

Sul versante degli adempimenti, viene confermato che le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono esercitare l'opzione di dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione anche per le prestazioni esenti connesse alla pratica sportiva. L'opzione comporta però l'indetraibilità dell'IVA sugli acquisti e non elimina gli obblighi relativi alle operazioni imponibili, alla registrazione degli acquisti e all'emissione della fattura su richiesta.

Riferimenti normativi:
circ. Agenzia delle Entrate 7 agosto 2026 n. 7 · art. 8, c. 3, D.Lgs. 36/2021 · art. 29, c. 2, D.Lgs. 36/2021 · art. 148, cc. 3 e 8, TUIR · art. 4, cc. 4 e 7, D.P.R. 633/1972 · art. 36-bis D.P.R. 633/1972