L'Agenzia delle Entrate, con due risposte alle FAQ pubblicate il 30 aprile 2026 in materia di 730/2026, ha chiarito l'ambito applicativo delle agevolazioni introdotte dalla legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) per i lavoratori dipendenti: il bonus per redditi fino a 20.000 euro e la detrazione aggiuntiva per redditi tra 20.000 e 40.000 euro.
La questione riguarda la corretta applicazione di due misure:
- Comma 4: somma non concorrente al reddito per lavoratori con reddito complessivo ≤ 20.000 euro
- Comma 6: ulteriore detrazione dall'imposta lorda per redditi tra 20.000 e 40.000 euro
I due chiarimenti dell'Agenzia
- Redditi assimilati (art. 50 TUIR) esclusi: il bonus e la detrazione non spettano ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. collaborazioni coordinate e continuative, assegni parlamentari, indennità di carica). L'ambito è circoscritto ai soli redditi ex art. 49 TUIR (lavoro dipendente in senso stretto), escluse le pensioni
- Indennità sostitutive incluse: per i titolari di redditi sostitutivi di quelli di lavoro dipendente (NASpI, CIG, indennità di malattia/maternità) le agevolazioni spettano, purché su tali redditi sia riconosciuta la detrazione per lavoro dipendente ex art. 13, c. 1, TUIR
Il chiarimento è rilevante in sede di elaborazione del modello 730/2026: i sostituti d'imposta e i CAF devono verificare la natura giuridica del reddito per determinare correttamente la spettanza del bonus e dell'ulteriore detrazione.
Riferimento:
AE, FAQ del 30 aprile 2026 (730/2026 — L. 207/2024, commi 4 e 6) · artt. 49 e 50 TUIR · art. 13, c. 1, TUIR
AE, FAQ del 30 aprile 2026 (730/2026 — L. 207/2024, commi 4 e 6) · artt. 49 e 50 TUIR · art. 13, c. 1, TUIR